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La valutazione dei rischi, sul posto di lavoro, viene regolamentata dall’art.28 del D.lgs. 81/08, il quale la definisce come la pratica di identificazione ed analisi di tutti i rischi possibili, presenti nei luoghi di lavoro, dove i lavoratori svolgono la loro mansione, al fine di evitarli o mitigarli, con l’obiettivo futuro di migliorare, nel tempo, le condizioni di salute e sicurezza generali dell’impresa.

La valutazione dei rischi deve interessare due aree:

  • valutazione dei rischi legati ali oggetti, cioè delle attrezzature e a tutti i macchinari che vengono utilizzati normalmente o saltuariamente dai lavoratori;
  • valutazione dei rischi relativi ai processi, cioè tutte quelle attività, non solo legate all’aspetto produttivo, che vengono svolte all’interno dell’impresa.

Il prodotto di questa analisi è il documento di valutazione dei rischi, il quale deve contenere obbligatoriamente:

  • una valutazione dettagliata di tutti i possibili rischi che possono influenzare il livello di sicurezza all’interno dell’impres;
  • l’indicazione relativi ai metodi e ai parametri utilizzati per l’analisi;
  • le misure preventive e di protezione individuale necessarie per la sicurezza dei lavoratori;
  • le misure ritenute opportune per il miglioramento del livello di sicurezza, a lungo termine, dell’impresa, con annessi ruoli e responsabilità;
  • l’indicazione delle generalità (nome e cognome) delle seguenti figure: medico competente, responsabile servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • mansioni e compiti dei lavoratori, in base a rischi specifici presenti nei vari ambienti di lavoro